E’ giusto informare tutti i proprietari o gestori di impianti frigoriferi sugli OBBLIGHI derivanti dal
Regolamento Europeo 517/2014 del 16.04.2014, che ha abrogato il regolamento (CE) n.. 842/2006
concernente le modalita’ per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze pericolose per l’effetto serra
(es. Refrigeranti HFC-R404 ; R134a ; R410 etc..) da apparecchiature di refrigerazione e di
condizionamento d’ aria e pompe di calore.


Gli OBBLIGHI PER L’ UTENTE dell’ apparecchiatura o dell’ impianto sono :

  1. La registro delle manutenzioni e di impianto, cioe’ un registro dove riportare tutte le operazioni di
    recupero e di riciclo delle sostanze controllate (HFC), contenute nel circuito frigorifero di impianti e
    apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore.
  2. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d’ aria e le pompe di calore
    contenenti HFC in quantita’ superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, devono essere sottoposte a
    controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, da registrarsi nell’apposito Registro di
    apparecchiatura F-gas, con le seguenti cadenze :
    a) Annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate
    comprese tra le 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalenti ;

b) Semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate
tra le 50 e le 500 tonnellate di CO2 equivalenti ;
c) Trimestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate
superiore alle 500 tonnellate di CO2 equivalenti.
Inoltre, va fatto controllare con cadenza Annuale, per accertarne il corretto funzionamento, il sistema di
rilevamento delle perdite, obbligatorio per le apparecchiature contenenti refrigerante fluorurato a effetto
serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate equivalenti di CO2
Le operazioni di verifica e controllo delle eventuali perdite di gas refrigerante possono essere effettuate
solo da personale certificato F-gas e iscritto al Registro nazionale delle persone delle imprese certificate.

Le SANZIONI PER L’UTENTE sono :
– Da 7.000 euro a 100.000 euro
per mancata ottemperanza agli obblighi di ispezione periodica e per mancata compilazione,
aggiornamento o non conformità del Registro di apparecchiatura F-gas ;
– Da 500 euro a 5.000 euro
per la mancata messa a disposizione del registro al Ministero dell’Ambiente, tramite
l’ISPRA, e/o alla Commissione Europea.
– Da 1.000 euro a 10.000 euro
Per la trasmissione al Ministero di una dichiarazione incompleta o inesatta ;
Per l’utilizzo di dichiarazioni non conformi al formato previsto dal Ministero dell’Ambiente.
La ns. Azienda, qualora siate interessati, si impegna a fornire una manutenzione programmata
concernente il :
– Controllo dell’ impianto per eventuali perdite tramite strumento cercafughe certificato;
– Riparazione delle eventuali perdite ;
– Pulizia e lavaggio del condensatore ;
– Sostituzione filtro compressore ;
– Controllo del corretto funzionamento di tutti gli elettroventilatori ;
– Ispezione del corretto funzionamento e dello stato dell’evaporatore ;
– Controllo di temperatura e pressioni di funzionamento dell’impianto ;
– Tutte le operazioni effettuate verranno riportate nell’apposito registro secondo direttiva vigente;

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